Art. 4
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329
In vigore dal 30 ago 1974
All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:
a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.(1)
Il contributo è dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.
Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
b) con un contributo addizionale di solidarietà, da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M.
Detto contributo addizionale di solidarietà è determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1 luglio 1963 ed è posto interamente a carico dei datori di lavoro.
Il contributo addizionale di solidarietà non è dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera a); nonchè per i coloni e mezzadri, per gli addetti in servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.
Storico versioni
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