Art. 3
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329
In vigore dal 16 apr 1963
L'assistenza farmaceutica di cui all', primo comma, punto 3), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, è estesa a far tempo dal 1 luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all', primo comma, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso è previsto dal medesimo decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.
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