Art. 7
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329
In vigore dal 16 apr 1963
Nelle province della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all' sono dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle province di Trento e Bolzano.
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