Art. 2
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329
In vigore dal 25 apr 1968
Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
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