Art. 1

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

In vigore dal 7 set 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A far tempo dal 1 luglio 1963, le prestazioni previste dall', primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell' del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457 COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457
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