Art. 8
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329
In vigore dal 16 apr 1963
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi.
Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - LA MALFA
- RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-26;329#art-8