Art. 8 · LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

Art. 8

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

In vigore dal 16 apr 1963
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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