Art. 7
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 6 gen 2013
Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.
I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.
La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.
Storico versioni
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