Art. 6

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Misure contro la discriminazioni di bandiera Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli , relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
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