Art. 1
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 20 ago 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
Storico versioni
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