Art. 3

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni interiori non si tiene conto.
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