Art. 5

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica. Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato. Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera. L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all' per le merci imbarcate o sbarcate.
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