Art. 4

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Navi estere non equiparate alle nazionali Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'. Nel caso di cui al secondo comma dell' sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto. Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.
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