Art. 13

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate b) le navi da guerra; c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi; d) le navi in disarmo; e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare f) le navi porta-cavi; g) le navi ospedale; h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo; i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all', ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo; l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.
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