Art. 14

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all', o di quella ridotta di cui all', quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio. Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo