Art. 14
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 6 gen 2013
Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all', o di quella ridotta di cui all', quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
Storico versioni
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