Art. 16

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio ai termine della lettera i) dell', sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 52 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-16

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