Art. 15

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio. Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio: a) mandare imbarcazioni a terra; b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici c) rifornirsi di provviste, di combustibili e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio; d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorità marittima; e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza della autorità marittima; f) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purchè lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla g) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, ed abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato; h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento; i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorità marittime, postali o consolari; l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorità marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri; m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo; o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorità marittima; p) lo sbarco temporaneo di tutto o parte del carico a seguito di avaria della nave: q) lo sbarco definitivo di un parte del carico ordinato dall'autorità marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilità della nave; r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano; s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo