Art. 6
Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari
In vigore dal 24 gen 1963
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.
Storico versioni
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