Art. 3

Esclusioni oggettive

In vigore dal 24 gen 1963
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell', nonché ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.
Storico versioni

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