Art. 8

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 24 gen 1963
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2#art-8

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