Art. 4

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 24 gen 1963
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione di l'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2#art-4

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