Art. 7
Revoca dell'indulto
In vigore dal 24 gen 1963
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-23;2#art-7