Art. 1

Amnistia

In vigore dal 24 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Amnistia Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni; b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale; c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice; d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni. L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.
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