Art. 41

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali è demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.
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