Art. 41 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 41

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali è demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.
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