Art. 37

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Utilizzazione di edifici Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per l'edilizia antisismica.
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