Art. 42

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Opere eseguite a cura del Genio militare Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.
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