Art. 39

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Costruzioni in corso Per le costruzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve provvedere a denunciare all'Ufficio del genio civile competente entro 30 giorni dalla suddetta data. L'Ufficio del genio civile, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita o lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune. Nel certificato l'Ufficio del genio civile dichiara che l'opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui alla presente legge. In caso contrario prescrive le modifiche o varianti da apportare all'opera medesima. La violazione dell'obbligo della denuncia di cui al primo comma o l'inosservanza alle prescrizioni dell'Ufficio del genio civile di cui al terzo comma, sono punite con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000.
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