Art. 36

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Provvedimenti sostitutivi del prefetto Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e può invitare l'Ufficio del genio civile a disporre la sospensione dei lavori nel modo stabilito dall' della presente legge. In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.
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