Art. 31

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Procedimento Se nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformità alle norme della presente legge ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
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