Art. 27

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Registro delle denunzie dei lavori In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente. Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'.
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