Art. 23

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Validità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite unitamente alle altre membrature ad esse connesse nella stessa funzione portante.
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