Art. 24

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Edifici di speciale importanza artistica Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1689, e 29 giugno 1939, n. 1197.
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