Art. 28

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Sanzioni Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al penultimo comma dell', è punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.
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