Art. 24 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 24

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Edifici di speciale importanza artistica Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1689, e 29 giugno 1939, n. 1197.
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