Art. 35

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell' dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Le norme contenute negli e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.
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