Art. 38

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile I, n. 322, non trova applicazione: a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui 6 prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza; b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda nè per la, liquidazione del trattamento di quiescenza nè per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
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