Art. 39

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizioni assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti. Nel caso di cessazione dai servizio che comporta diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito, tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote e dell'indennità stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646#art-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo