Art. 39 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 39

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizioni assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti. Nel caso di cessazione dai servizio che comporta diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito, tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote e dell'indennità stessa.
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