Art. 30
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1 gennaio 1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente il periodo decorrente da tale ultima data.
Le disposizioni contenute nell' della legge 24 maggio 1952, n. 610, non si applicano per casi di cessazione dal servizio e di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.
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