Art. 35 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 35

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell' dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Le norme contenute negli e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.
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