Art. 5

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
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