Art. 4
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Nel caso previsto dal comma primo dell' della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione è computata con la maggiorazione di un decimo ed è riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.
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