Art. 3

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli della legge 3 aprile 1958, n. 474.
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