Art. 10

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Le norme contenute nei primi cinque commi dello della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
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