Art. 12
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Al penultimo comma dell' del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo:
"Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".
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