Art. 11
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall' della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:
per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell' della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo;
per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo.
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