Art. 11 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 11

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall' della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua: per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell' della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo; per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo.
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