Art. 14

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo -47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.
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